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Posted on Gen 13, 2011

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

                         

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Quella dell’RLS è una figura importante nel campo della sicurezza dei lavoratori. La normativa italiana ha recepito la Direttiva 89/391/CEE e attraverso il D.Lgs. 626/94 ha definito le varie figure destinate a ricoprire un ruolo nelle dinamiche della sicurezza sul lavoro.

Tra queste figure vi sono anche gli RLS o Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La figura dell’RLS  riveste un ruolo cruciale nei rapporti con il datore di lavoro, fungendo da mediatore anche con le altre figure istituite dalla legge, come il Medico Competente.

Ma esattamente quali sono i compiti dell’RLS e come avviene la nomina dell’RLS?

La nomina dell’RLS

La nomina dell’RLS è regolata dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 secondo cui il Rappresentante dei lavoratori può essere eletto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Possono prendere parte alla elezione dell’RLS tutti coloro che risultano iscritti al libro matricola, l’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei possibili RLS da eleggere.

Prima di svolgere le opportune operazioni di voto i lavoratori eleggono al loro interno un segretario di seggio che provvederà alla stesura del verbale subito dopo lo sfoglio delle schede.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica per 3 anni, nel caso in cui l’incarico dovesse finire prima del termine della normale scadenza del mandato rsl il ruolo viene assegnato al primo non eletto della lista.

Per svolgere il proprio compito l’Rsl deve assolutamente frequentare il corso RLS sulla sicurezza sul lavoro.

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I compiti dell’RLS

I compiti di un RLS sono, prima di tutto, quelli di rappresentare e tutelare i lavoratori. Un concetto sicuramente ampio che la legge ha definito in modo più esatto e specifico.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha libero accesso ai documenti aziendali, alle informazioni sulla produzione e sui processi produttivi, ai locali aziendali e ad eventuali impianti o cantieri e al registro infortuni.

L’RLS non solo partecipa alla stesura del Documento Valutazione rischi ma deve anche approvarlo.

In caso di visite o controlli da parte delle autorità l’RLS è autorizzato ad essere presente ed intervenire.

Inoltre l’RLS deve informare il datore di lavoro dei rischi presenti per i lavoratori o richiedere l’operato degli organi di competenza appositi nel caso in cui quanto fatto non sia da lui considerato sufficiente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La legge tutela l’attività del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per questo specifica che quest’ultimo ha disposizione tutto il tempo necessario per svolgere il proprio ruolo senza perdita di retribuzione.

RLS territoriale

La figura dell’RLS territoriale non rientra negli esatti termini di legge, è il frutto di una interpretazione letterale dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 626/94, ovvero l’idea che se nello stesso ambito territoriale vi sono più aziende frazionate ma facenti capo ad un unico datore di lavoro allora queste possano avvalersi di un solo Rsl che copra gli interessi di tutte.

D.Lgs. 626/94 – Art. 18. “Rappresentante per la sicurezza”.

Comma 2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale, ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

L’RLS territoriale ha gli stessi diritti e doveri dell’RLS ed in più ha diritto a una formazione che riprenda in pieno tutte le sfaccettature delle attività svolte dalle varie categorie di lavoratori che si trova a rappresentare.