Decreto sviluppo 70/2011: quando la SCIA non sostituisce la DIA
9 Luglio 2011- il Senato, ha approvato in via definitiva il Decreto Sviluppo apportando un sostanzioso aggionamento nella normativa sull’edilizia privata e sul piano della sicurezza nei cantieri edili.
L’articolo 5 del decreto Sviluppo (70/2011) afferma che per tutte le attività edilizie, soggette a DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) non ci sarà più l’obbligo di attendere necessariamente 30 giorni all’inizio di attività edile. Con questo aggiornamento normativo, sarà possibile dare il via anche agli interventi complessi, senza alcuna attesa e le procedure di accertamento delle responsabilità saranno per gran parte affidate alla consulenza dei tecnici e dei committenti privati.
La DIA diventa quindi una semplice SCIA (Segnalazione di inizio attività) con il conseguente vantaggio di un immediato inizio dell’attività di cantiere.
Questo vantaggio, però, aumenta le responsabilità di sicurezza e controllo sia di privati che amministrazioni e nel dettaglio:
- I privati dovranno necessariamente autocertificare ed attestare l’osservanza delle regole di sicurezza
- Le amministrazioni dovranno invece controllare con attenzione l’inizio dei lavori e valutare l’effettiva presenza dei requisiti necessari
Tuttavia, ci sono molte precisazioni da fare: la SCIA, non potrà sostituire la DIA nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività a sua volta sostituisce il permesso di costruire (Dia pesante), inoltre, lo stesso accadrà se l’attività edile avviene in rapporto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (mai sostituibili da SCIA).