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Posted on Set 16, 2011

Valutazione dei rischi e sicurezza per le lavoratrici domestiche

Per lavoratrici domestiche si intende il ruolo, nella maggior parte dei casi ricoperto da persone di sesso femminile, svolto all’interno di abitazioni private come badante, colf o comunque supporto nello svolgimento delle normali mansioni di cura necessarie per una casa o una famiglia. La lavoratrice domestica dunque svolge le stesse funzioni di una casalinga e pertanto è soggetta gli stessi rischi di quest’ultima, la differenza sta nel fatto che una collaboratrice è a tutti gli effetti una donna lavoratrice e che la famiglia per cui lavora risulta essere il datore di lavoro, ecco allora che la sicurezza sul lavoro per le lavoratrici domestiche viene tutelata dalle norme relative alla sicurezza sul lavoro.

I rischi per la lavoratrice domestica

I fattori di rischio per chi svolge questo ruolo sono molteplici e dipendo da svariate situazioni, lavorare all’interno di una casa vuol dire innanzitutto entrare in contatto con prodotti detergenti anche se non professionali ma comunque con alto potenziale di rischio chimico e biologico, altro fattore di rischio da non sottovalutare è dato dall’uso di elettrodomestici dove il rischio elettrico è possibile, inoltre una domestica spesso si ritrova ad usare scale per pulire le parti più alte della casa o vetri di finestre e il rischio caduta dall’alto è possibile.

Apparecchi non a norma o prodotti di bassa qualità come pure la pessima abitudine di non utilizzare le dovute protezioni (guanti o mascherine) possono essere comportamenti rischiosi se ripetutti quotidianamente come è normale che sia per chi svolge il lavoro di collaboratrice domestica.

Normativa e obblighi del datore di lavoro

Secondo l’art. 1 L. 339/58 il rapporto di lavoro con un collaboratore domestico è definibile come prestazione di un lavoratore per il funzionamento della vita familiare, il datore di lavoro può essere una singola persona o una famiglia ma anche convivenze come le comunità religiose, militari (caserme, comandi ) e le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani con fini assistenziali). L’attività di chi svolge la mansione di domestico non deve essere di tipo professionale, industriale o commerciale. In caso di incidenti o infortuni sul luogo di lavoro le lavoratrici domestiche hanno diritto a delle indennità relative all’assicurazione per malattie professionali. Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare la lavoratrice all’Inail attraverso la “denuncia di rapporto lavoro domestico”.

Attraverso la Circolare n. 49 dell’11.3.2011 l’Inps ha disposto che a partire dal 1 Aprile 2011 tutte le denunce di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto domestico dovranno essere obbligatoriamente effettuate tramite il web sul sito dell’Inail.

In generale come ogni datore di lavoro la famiglia ha il dovere di tutelare la sicurezza della lavoratrice domestica e di valutare attentamente i possibili fattori di rischio presenti in casa al fine di ridurre il rischio di incidenti o infortuni sul luogo di lavoro.

La valutazione dei rischi sul luogo di lavoro