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Posted on Gen 31, 2011

Quale rapporto tra datore di lavoro e RLS? Sentenza

Affrontiamo il caso arrivato in un Tribunale di Milano riguardante una controversia nata tra un datore di lavoro e il Rappresentante dei Lavorativi per la Sicurezza, RLS, della sua azienda. Una lite, che anticipiamo risolta a discapito del datore, nata per la negligenza del superiore e capo d’azienda nel consegnare il Documento Valutazione Rischi al proprio dipendente. Dipendente che ricopriva in quel momento, dopo adeguata formazione, una figura professionale addetta al controllo della sicurezza sul lavoro prevista dal D.lgs 81/08.

Partiamo dall’inizio. Il DVR, documento valutazione rischi è quanto la vecchia  626 del 1994 e più recentemente il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 hanno imposto alle aziende, obbligate a osservare, catalogare,  pianificare, stendere e stampare un dossier che riporti tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro nella struttura. Impianti, figure professionali addette, stress lavoro correlato, formazione. Una carta fondamentale, obbligatoria per legge intorno alla quale gestire in maniera ordinata tutto ciò che riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La stesura del Documento Valutazione Rischi è una prerogativa, un obbligo a cui deve rispondere il datore di lavoro. Gli obblighi pervedono che il documento deve essere messo a disposizione delle figure professionali preposte al controllo delle condizioni in sicurezza dell’azienda. Tra queste ovviamente c’è il Rappresentate Lavoratori per la Sicurezza.

Il caso che brevemente stiamo affrontanto riguarda quello di un datore di lavoro che si rifiutava di consegnare una copia cartacea al suo dipendente RLS, obbligandolo a leggere le 500 pagine del testo sullo schermo di un pc, e ignorando le lamentele dello stesso riguardo la difficoltà di lettura  e l’impossibilità di continua reperibilità del testo. Di averlo sempre a disposizione ovunque in ongni momento della giornata.

Il  Tribunale Ordinario di MilanoSezione Lavoro, 29 gennaio 2010  si è espresso con arbitrio sulla contesa nella sentenza “Consegna DVR a RLS”. Come sopra anticipato il giudizio emesso è andato a favore del RLS.

Secondo il tribunale non è controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR”. “È evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica“. “Ma a tale proposito, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso”“Poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di interessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso”.