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Posted on Feb 21, 2011

Come determinare la responsabilità penale del RSPP?

Il 21 gennaio 2011 la Corte di Cassazione Penale Sezione IV ha pubblicato una sentenza con la quale si esprimeva in merito al concorso di colpa di un RSPP,  riguardante un incidente che ha causato la triste morte di un lavoratore. Concorso di colpa del RSPP, da affiancare a quella indiscutibile del datore di lavoro, responsabile dell’azienda, dei suoi lavoratori e primo referente per ogni dettaglio riguardante la sicurezza sul lavoro.

La sentenza in questione è la  n. 2814 del 27 gennaio 2011, e tramite questo giudizio la Corte Penale ha dichiarato corretta la possibilià di considerare colpevole l’RSPP, colpevole di omicidio colposo, colpevole di non avere proceduto a segnalare al datore di lavoro le lacune nelle misure di sicurezza alle quali lo stesso avrebbe poi dovuto rapidamente porre rimedio.

L’RSPP secondo la sentenza non è ovviamente il diretto responsabile della sicurezza sul lavoro. Primo e primo referente di ogni azienda è infatti il datore, che in alcuni casi può addirittura essere egli stesso Datore di lavoro RSPP, sul quale gravano tutti gli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Gli obblighi ai quali il primo in azienda è sottoposto vanno dal garantire alla sua attività e garantirsi egli stesso l’ausilio di figure professionali preposte alla sorveglianza della salute e dell’incolumità dei lavoratori, fino alla stesura del documento valutazione rischi, documento nel quale pianificare ogni provvedimento riguardante la sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di eliminare rischi per i dipendenti.

L’RSSP però dal canto suo ha l’obbligo di riferire al proprio datore di lavoro in merito a quanto egli debba prendere in esame. È un consulente fidato del datore di lavoro, primo sul campo nel monitoraggio delle condizioni in cui versa l’azienda, primo nel segnalare pericoli, primo a segnalare misure preventive da improntare.

L’RSSP non ha responsabilità penale immediata, che come detto si rifà al datore di lavoro, ma può in casi di imperizia, negligenza, può essere considerato corresponsabile di un incidente. Può insomma essere considerato responsabile di non aver provveduto a vigilare correttamente sui suoi colleghi, e di avere omesso delle informazioni necessarie sulle quali il datore di lavoro avrebbe dovuto approntare quanto richiesto dalla legge.

La Corte di Cazione nell’esprimesi in questa direzione non ha escluso quindi “la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della posizione di garanzia, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP il RSPP”, “anche RSPP che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.