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Posted on Mag 3, 2011

Sicurezza e controllo delle attrezzature: nuovo decreto

Definito e firmato dai Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico un decreto legislativo specifico sulle modalità di verifica della messa in sicurezza delle attrezzature da lavoro, tali controlli vengono svolti inizialmente in modo periodico dall’ INAIL mentre nelle fasi successive sono le ASL territoriali ad occuparsene.

Il decreto è stato pubblicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 2011, la norme in questione serve anche a legiferare in merito alla possibilità da parte di altri soggetti pubblici o privati di effettuare a loro volta ulteriori controlli sulla sicureza delle attrezzature da lavoro.

Questa normativa rientra pienamente nell’ambito degli  “adempimenti del datore di lavoro” disciplinati all’interno del Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/08 (commi 11,12,13 dell’art.71), secondo tale normativa è un obbligo del datore di lavoro sottoporre a monitoraggio e controllo le seguenti attrezzature:

  • tubazioni (gas, vapori, liquidi);
  • forni per industrie chimiche e simili;
  • gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR);
  • generatori di calore a combustibile solidio, liquido o gasso per impianti;
  • centrali di riscaldamento ad acqua;
  • sollevamento persone (Gruppo SP);
  • generatori di vapore d’acqua;
  • apparecchi per il sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC).