Lavori sotto tensione, indicazioni in circolare Ministero Lavoro
Il Ministero del Lavoro, con la circolare numero 21 del 7 luglio 2016, è intervenuto per fornire indicazioni sull’esecuzione dei lavori sotto tensione e sulla formazione del personale che opera sotto tensione, in occasione del rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2011.
Il decreto interministeriale 4 febbraio 2011 è relativo alla “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni“. L’articolo 82 del Dlgs 81/08 comma 2) stabilisce che “con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)“.
Rinnovo autorizzazione esecuzione lavori sotto tensione (scadenza triennio)
Secondo quanto definito nell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, l’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata con apposita istanza da presentare al Ministero del Lavoro.
Nella circolare del Ministero del Lavoro è indicata la documentazione che deve essere allegata all’istanza.
A prescindere dal rinnovo triennale, qualsiasi modifica alle condizioni e ai requisiti deve essere comunicata per tempo.
Rinnovo autorizzazione formazione del personale (scadenza triennio)
Anche per il rinnovo dell’autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione è necessario presentare istanza al Ministero del Lavoro (Allegato III). La documentazione da inviare insieme all’istanza è indicata nella circolare.
Come per l’esecuzione dei lavori, anche in questo caso qualsiasi modifica deve essere comunicata in maniera tempestiva.