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Posted on Gen 26, 2011

Quali norme sono previste in merito alla sicurezza per il lavoro in appalto?

La gestione dei lavori in appalto e subappalto è regolata da una serie di obblighi da parte delle imprese, dei datori di lavoro, dei progettisti, dei fornitori e dei lavoratori, tutti hanno il dovere di seguire un determinato iter di regole e controlli al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori in appalto.

Innanzitutto uno degli obblighi del datore di lavoro è quello di redigere un Documento di valutazione dei rischi da presentare in allegato con il contratto di appalto, in realtà questo viene definito Documento Unico di valutazione dei rischi o interferenze (DUVRI).
Inoltre il Datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Rsl una copia del documento sulla sicurezza e di comunicare annualmente all’Inail i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza .

I progettisti ed i fornitori rientrano a pieno nello schema di controlli e leggi da seguire per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Di conseguenza è obbligatorio seguire le norme di prevenzione che solitamente vengono adottane nei cantieri fissi anche in quelli mobili, utilizzando opportuni dispositivi di protezione, attrezzature da lavoro conformi al regolamento vigente e impianti a norma.

Nonostante questi obblighi per progettisti e fornitori resta comunque responsabilità del datore di lavoro controllare che tutte le norme siano rispettate, inoltre nel caso in cui si presenta una situazione di affidamento dei lavori a lavoratori autonomi o ad imprese appaltatrici è dovere del datore di lavoro, anche se privato cittadino, accertarsi dell’idoneità di tali soggetti in relazione ai lavori da svolgere.

Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori e dei preposti questi dovranno rispettare le norme che normalmente regolano il Testo Unico sulla sicurezza. In particolare i preposti hanno il compito di accertarsi che solo i lavoratori che hanno ricevuto un’adeguata formazione sulla sicurezza sul lavoro accedano al luogo di lavoro, mentre i lavoratori hanno l’obbligo di esibire il cartellino di riconoscimento corredato di dati personali e foto (secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia“, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 197 del 23 agosto 2010).

Con la Determinazione n.3/2008 l’Autorità è intervenuta per definire la determinazione dei costi per la sicurezza negli appalti pubblici, laddove spesso al fine di aumentare la competitività si risparmiava nelle spese da destinare alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

La legge 123/07, che legifera in merito alla gestione degli appalti, attraverso l’art.8 ha modificato il comma 3 bis dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) come segue:

Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.

L’articolo 8 ha inoltre introdotto il comma 3 ter dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici che definisce ed esplicita quanto segue:

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”.